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Ordinanza 88/1975 ECLI:IT:COST:1975:88 Generato dall'IA

Ordinanza 88/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 88/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 88/1975 · Corte costituzionale: 82 del 27 marzo

Parole chiave

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malattia professionale assicurazione infortuni sul lavoro indennità giornaliere di malattia incapacità di lavoro affezione nell'assicurazione militare indennità di disoccupazione dell'assicurato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e

della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 20 novembre 1973 dal tribunale di Reggio

Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Iori Bruno, Varini Enzo e

l'INAIL, iscritte ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo

1974;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1974 dal pretore di Reggio Emilia

nel procedimento civile vertente tra Rozzi Luciano e l'INAIL, iscritta

al n. 311 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di La Spezia nel procedimento vertente tra Giannotti Maurizio

e l'INAIL, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

4) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal tribunale di Vicenza nei

procedimenti civili vertenti tra Zanetello Giobatta, Scolini Rolando,

Panella Gaetano e l'INAIL, iscritte ai numeri 353, 354 e 355 del

registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Iori Bruno, Varini Enzo, Rozzi

Luciano, Zanetello Giobatta, Scolini Rolando e Panella Gaetano e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella 4,

voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali).

Ritenuto che la difesa di Bruno Iori, Luciano Rozzi e Enzo Varini

ha prodotto memorie con le quali fa istanza che le cause siano

assegnate per la discussione alla pubblica udienza, e insiste nel

contestare la legittimità della elencazione tassativa delle

lavorazioni morbigene, chiedendo che i lavoratori vengano ammessi a

provare l'eziologia professionale delle malattie derivanti da

lavorazioni non comprese nella tabella.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 206 del 1974;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle

cause alla pubblica udienza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe

in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, e già decisa

con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere