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Sentenza 83/1975 ECLI:IT:COST:1975:83 Generato dall'IA

Sentenza 83/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 83/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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personali volontarie, reciprocamente cagionatesi nel corso di una lite,

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Sentenza 83/1975 · Corte costituzionale: personali volontarie, reciprocamente cagionatesi nel corso di una lite,

Parole chiave

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conflitto genitoriale congiunzione dei procedimenti età minore figli nati da differenti unioni integrazione sociale del minorenne vie di fatto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento

del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico

di Gregorich Bruno e Brazzati Diego, iscritta al n. 187 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 183 del 18 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 11 Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

:

Con ordinanza 22 febbraio 1973 emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Brazzati Diego, minore degli anni 18, e Gregorich

Bruno, rinviati a giudizio per rispondere del reato di lesioni

personali volontarie, reciprocamente cagionatesi nel corso di una lite,

il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella

parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i

minori anche per la ipotesi nella quale minori e maggiori siano

imputati di reati commessi in danno reciproco.

Osserva il pretore che al caso di connessione sottoposto al suo

giudizio non è applicabile la sentenza n. 198 del 1972 con la quale la

Corte costituzionale ha statuito che la deroga alla competenza del

tribunale per i minorenni si giustifica solo quando maggiori e minori

degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. Ciò nondimeno anche

per l'ipotesi qui in esame, in cui non v'è concorso nello stesso reato

in quanto minore e maggiore sono chiamati a rispondere di due reati

diversi ancorché analoghi, ricorre evidente l'esigenza di una

valutazione complessiva ed unitaria dei comportamenti individuali di

ciascun imputato.

Afferma infine il pretore che ove per il caso di connessione in

esame si procedesse a giudizi separati si verificherebbe anche la

violazione del diritto di difesa posto che ciascun imputato verrebbe a

trovarsi nel giudizio che lo riguarda di fronte non a un coimputato ma

a una parte lesa (che non può essere neppure sentita come testimone -

art. 348, secondo comma, c.p.p.). L'impossibilità di avere le

dichiarazioni della controparte pregiudicherebbe il diritto di difesa

specie in relazione alla prova di esimenti (legittima difesa etc.)

spesso ricorrenti in casi del genere.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

:

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene proposta alla Corte

la questione di legittimità costituzionale, per contrasto col

principio di uguaglianza e del diritto di difesa, enunciati dagli artt.

3 e 24 Cost., dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n.

1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni,

nella parte in cui tale norma non prevede la deroga alla competenza di

detto tribunale nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori in

danno reciprocamente gli uni degli altri.

2. - Nel proporre la descritta questione il giudice a quo chiede,

in sostanza, una decisione di illegittimità che dovrebbe avere

l'effetto di ridurre la sfera della parziale illegittimità già

pronunciata da questa Corte con sentenza n. 198 del 1972.

Con tale decisione l'art. 9, secondo comma, citato, venne annullato

nella parte in cui esso non limitava "la deroga alla competenza del

tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e

maggiori degli anni diciotto sono coimputati dello stesso reato". È

quindi evidente che per effetto di tale statuizione la disposizione

impugnata è stata dichiarata illegittima per ogni altra sua parte,

compresa quella relativa all'ipotesi di connessione di cui si occupa

l'ordinanza del pretore di Trieste.

L'attuale questione di legittimità costituzionale, in quanto

diretta a far rivivere una fattispecie normativa compresa nella

precedente pronunzia di illegittimità, deve essere perciò dichiarata

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,

sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni,

limitatamente alla parte in cui non prevede la deroga alla competenza

del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da minori

e maggiori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri,

sollevata con ordinanza 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere