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Ordinanza 78/1975 ECLI:IT:COST:1975:78 Generato dall'IA

Ordinanza 78/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 78/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice

Regesto Legislator

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Ordinanza 78/1975 · Corte costituzionale: 462, primo comma, n. 3, del codice

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di non autoincriminarsi diritti della difesa istruzione giudiziaria controinterrogatorio del ministero pubblico assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo

comma, n. 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 29 luglio 1974 dal tribunale di Palermo nel procedimento

penale a carico di Di Cristina Giuseppe, iscritta al n. 414 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con ordinanza 29 luglio 1974 il tribunale di Palermo,

nel procedimento a carico di Di Cristina Giuseppe, ha sollevato

questione di legittimità dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice

di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, comma secondo,

della Costituzione;

che la sollevata questione ha per oggetto la legittimità della

lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in

istruttoria, quando risulti che il teste sia irreperibile.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154, e non

viene qui addotto alcun valido argomento in contrario, per cui va

dichiarata la manifesta infondatezza della questione (art. 26, comma

secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di

procedura penale, sollevata con ordinanza 29 luglio 1974 del tribunale

di Palermo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa

Corte 9 novembre 1973, n. 154.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere