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Ordinanza 76/1975 ECLI:IT:COST:1975:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 76/1975 · Corte costituzionale: facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo

Parole chiave

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protrazione dell'affitto diritto fondiario rurale aiuti nel settore agricolo blocco dei conti bancari proroga della curatela continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32

della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di

fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto

1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5

luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore

dell'agricoltura), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Rizzi Gerardo ed altri e

Mascolo Francesco ed altro, iscritta al n. 78 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del

27 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1974 dal tribunale di Lanciano nel

procedimento civile vertente tra Di Ciano Gaetano e Martino e Nasuti

Giovanna, iscritta al n.329 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte

d'appello di Potenza e il tribunale di Lanciano hanno proposto

questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11

febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971,

n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la

facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo

trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della

Costituzione;

che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Potenza è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato;

che i giudizi, riguardando la stessa questione di legittimità

costituzionale, possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile 1974

ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4

agosto 1971, n. 592;

che, per effetto di tale decisione, le norme impugnate hanno

cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5

ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno

abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di

ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo

trasformazioni agrarie), già dichiarati costituzionalmente illegittimi

con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere