Ordinanza 75/1975 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IApenale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 75/1975 · Corte costituzionale: penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1974 dal tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di
Bianchi Daniele ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del
29 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice
penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di
corruzione di minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla
persona offesa è irrevocabile;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 216 del 9 luglio 1974
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio in esame non vengono proposti né sussistono
motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale,
proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere