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Ordinanza 75/1975 ECLI:IT:COST:1975:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 75/1975 · Corte costituzionale: penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di

Parole chiave

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ritiro della querela penale libertà sessuale libertà di disporre di se stessi reati contro la libertà personale ritorno volontario coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1974 dal tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di

Bianchi Daniele ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del

29 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice

penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di

corruzione di minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla

persona offesa è irrevocabile;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 216 del 9 luglio 1974

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio in esame non vengono proposti né sussistono

motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale,

proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere