Ordinanza 66/1975 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAprocedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 66/1975 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31,
primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n.
134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta
al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo
Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di
Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107
della Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38
del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione,
delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107
Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;
che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si
riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che
non sono stati avanzati argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere