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Sentenza 64/1975 ECLI:IT:COST:1975:64 Generato dall'IA

Sentenza 64/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 64/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello

Regesto Legislator

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art. 38 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 64/1975 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello

Parole chiave

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durata minima di contribuzione durata dell'incapacità lavorativa attività sottoposta a contribuzione periodo di presenza obbligatorio necessità di cure mediche condizione del diritto alla prestazione assicurativa

Disposizioni normative citate

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art. 38 della Costituzione
in contrario dalle disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, inteso
art. 3 della Costituzione
sancito dall'art. 3 della Costituzione poggerebbe in una diversità di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

18 gennaio 1952, n. 35 (Estensione dell'assicurazione assistenza

malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari),

promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello

di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro le malattie e Vezzoli Teresina e Vittorio,

iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

:

Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1966, Vezzoli

Vittorio, in proprio e in rappresentanza della figlia minore Vezzoli

Teresina, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bergamo

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per

ottenere il riconoscimento del diritto alla assistenza malattia per il

periodo di degenza della predetta figlia, addetta a servizio domestico

presso terzi, nell'ospedale Maggiore di Milano.

Il tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava

l'istituto al pagamento delle somme dovute. L'ente interponeva regolare

appello avverso la sentenza di condanna.

Nel corso del giudizio di appello, il Vezzoli eccepiva, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, per gli

addetti ai servizi domestici, secondo cui il diritto alle prestazioni

previste sussiste se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno

sei mesi e risultino dovuti 12 (dodici) contributi settimanali. La

Corte di appello di Brescia accoglieva l'eccezione ritenendola non

manifestamente infondata.

Osserva la Corte di appello, nella motivazione che accompagna

l'ordinanza, che la norma impugnata violerebbe l'art. 38 della

Costituzione, in quanto questo nello stabilire, senza specifiche

condizioni, che "i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti e

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia" non consentirebbe

limitazioni quali un periodo minimo di lavoro e un numero minimo di

contribuzioni, per cui l'unica condizione per ottenere le prestazioni

assicurative sarebbe quella del verificarsi dell'evento assicurato: nel

caso di specie, la malattia e il relativo ricovero in ospedale.

Il contrasto tra la norma impugnata e il principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione poggerebbe in una diversità di

trattamento tra gli addetti ai servizi domestici e gli altri lavoratori

sottoposti. Infatti, solo per gli addetti ai servizi domestici

sarebbero state previste le limitazioni di cui all'art. 7 della legge

n. 35 del 1952; limitazioni non sorrette da ragionevoli motivi,

vertendosi in situazioni identiche ed omogenee.

Non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Brescia solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n.

35 - Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori

addetti ai servizi domestici e familiari - , con il quale si dispone

che il diritto alle prestazioni in essa legge previste sussiste

sempreché l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e

risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n.

12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti

la data della domanda.

La questione è fondata.

2. - Con l'art. 2 della legge impugnata è stata estesa ai

lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'assistenza

malattia prevista per altre categorie di lavoratori dalla legge 11

gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie, ente a cui viene demandata

l'erogazione dell'assistenza stessa.

La limitazione posta dall'art. 7 della legge in ordine al momento

in cui nasce, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari, il diritto alla prestazione assistenziale, oltre a violare

il principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, in

quanto, per effetto della legge n. 138 del 1943, per le altre categorie

di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto

di lavoro, si pone in contrasto anche e soprattutto con l'art. 38,

secondo comma, della stessa Costituzione.

Quest'ultimo, attribuendo valore di principio fondamentale al

diritto dei lavoratori a che siano provveduti e assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia..., impone che,

in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attività

lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire

la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Ciò è stato

ripetutamente affermato da questa Corte in numerose decisioni.

I presupposti del diritto sono rappresentati dalla sussistenza

della condizione di lavoratore e dall'insorgere di uno stato di

malattia.

Messa a confronto la normativa impugnata con il principio fissato

dall'art.38, secondo comma, della Costituzione, si rende evidente il

contrasto denunciato.

Dal confronto discende in modo palese che il sorgere del diritto

alla prestazione non può essere sottoposto a condizioni dirette a

differirlo nel tempo. Infatti, come già ha riconosciuto questa Corte

(cfr. sent. n. 44 del 1965), non sembra consentito desumere argomenti

in contrario dalle disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, inteso

senza dubbio piuttosto a concedere maggiori garanzie ai prestatori

d'opera che a diminuirle. Per cui se può essere giustificata una

disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione

alla varietà delle situazioni di bisogno (sent. n. 23 del 1973), non

eguale giustificazione può trovare una limitazione che, oltre a

rappresentare una diversità di trattamento tra categoria e categoria,

incide sulla essenza stessa del diritto, quale è l'elemento temporale

della sua decorrenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione dell'assicurazione

assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere