Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 58/1975 ECLI:IT:COST:1975:58 Generato dall'IA

Sentenza 58/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 58/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Panati Silvano ed altro, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1972

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 650 cod. pen, art. 70 della Costituzione; Sentenza 58/1975 · Corte costituzionale: 289 del registro ordinanze 1972

Parole chiave

Generato dall'IA
libertà di navigazione infrazione amministrativa sorveglianza marittima sfruttamento dei mari inquinamento prodotto dalle navi misura disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 650 cod. pen
del 1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen.
art. 70 della Costituzione
riferimento all'art. 70 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del

codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1972 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di

Panati Silvano ed altro, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6

settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvano Panati ed

altro, il pretore di Viareggio, con ordinanza 27 maggio 1972, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di

legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della

navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata costituirebbe

un'ipotesi di conferimento di potestà normativa ad un organo diverso

da quello legislativo, in base ad una delega priva di limiti di

contenuto ed in violazione del principio della riserva di legge penale.

Sotto il primo profilo, la questione s'inquadrerebbe negli

orientamenti già espressi con sentenza n. 26 del 1966 della Corte.

In questa sede non vi è stata costituzione di parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è ritualmente intervenuto,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che la censurata disposizione punisce, a titolo

contravvenzionale, "chiunque non osservi una disposizione di legge o

regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità

competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico

ovvero delle zone portuali di navigazione interna", l'Avvocatura deduce

che il principio di legalità della pena sarebbe salvo nel caso di

inosservanza non solo di leggi formali, ma pure di provvedimenti di

un'autorità non legislativa. Al riguardo, richiama la sentenza n. 168

del 1971 di questa Corte sull'art. 650 del codice penale, nonché le

posizioni dottrinarie in tema di norme penali in bianco.

:

1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 1164 del codice

della navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della

Costituzione: si assume che detta norma, prevedendo una sanzione penale

non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti o

provvedimenti amministrativi, violerebbe il principio della riserva di

legge in materia penale e conferirebbe una potestà legislativa a un

organo diverso da quello costituzionalmente competente.

2. - A prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica

della norma penale in bianco, è sufficiente richiamare l'indirizzo

giurisprudenziale di questa Corte. Con sentenza n. 26 del 1966 è stato

affermato che il principio di legalità è violato solo quando "non sia

una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se proprio

la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a

indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il

contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa,

alla trasgressione dei quali deve seguire la pena" (vedasi in

conformità la sentenza n. 61 del 1969). La successiva sentenza n. 168

del 1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen. - il

cui precetto è analogo a quello della norma denunziata - ha statuito

che "la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente

in tutti i suoi elementi costitutivi" e, coerentemente con la sentenza

n. 8 del 1956, secondo cui la norma in bianco (in quella specie: l'art.

650 cod. pen.) "presuppone ed espressamente richiede la legittimità

dei provvedimenti dati dall'autorità competente", precisa che "spetta

al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato

emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge".

Nella specie, l'art. 1164 del codice della navigazione deve essere

interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti

amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni

sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.

Pertanto, la questione è infondata.

3. - Per le stesse ragioni, la questione è infondata anche in

riferimento all'art. 70 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento

agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere