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Sentenza 51/1975 ECLI:IT:COST:1975:51 Generato dall'IA

Sentenza 51/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 51/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle

Regesto Legislator

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art. 21 della Costituzione; Sentenza 51/1975 · Corte costituzionale: comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica libertà di riunione pubblica intimidazione sicurezza pubblica pubblica udienza pericolo pubblico concreto

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Costituzione
contrasto con l'art. 21 della Costituzione l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo

comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25

novembre 1972 dal pretore di Bolzano nel procedimento penale a carico

di Bertoldi Mauro ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4

aprile 1973.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

:

Nel procedimento penale a carico di Mauro Bertoldi, Gilberto

Gabrielli, Bruno Lovera e Silvano Bassetti, imputati della

contravvenzione di cui all'art. 18, commi primo e terzo, del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), per avere promosso una riunione in luogo pubblico

senza averne dato il prescritto preavviso al questore, ed i primi due

anche della contravvenzione di cui alle stesse norme per avere preso la

parola nella predetta riunione, il pretore di Bolzano ha ritenuto in

contrasto con l'art. 21 della Costituzione l'art. 18, comma terzo,

ultima parte.

Posto che la norma, alla luce della sentenza di questa Corte n. 90

del 1970, "va intesa nel senso che sono punibili solo coloro che

prendono la parola pur essendo a conoscenza dell'omissione del

preavviso", secondo l'ordinanza del giudice a quo del 25 novembre 1972,

l'illegittimità costituzionale di detta norma si avrebbe nella parte

in cui prevede come illecito penale il fatto di prendere la parola

anche quando "esso non realizzi una attività di promozione della

riunione o di concorso in detta attività, come tale quindi

autonomamente punibile in base all'art. 18, terzo comma, prima parte".

Il fatto di prendere la parola in quanto esercizio di una libertà

costituzionalmente garantita, non potrebbe, infatti, acquisire

carattere di illecito penale salvo che non realizzi la detta attività.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa

Corte non si è avuta alcuna costituzione di parte e non ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e la causa è

stata, per ciò, trattata in camera di consiglio.

:

1. - Il pretore di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma

terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo cui sono puniti

(con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a

lire centosessantamila) coloro che nelle riunioni in luogo pubblico o

aperto al pubblico promosse senza che ne sia stato dato avviso, almeno

tre giorni prima, al questore, prendono la parola essendo a conoscenza

dell'omissione del preavviso.

2. - Il giudice a quo, a proposito della norma denunciata, da lui

intesa nel senso ora detto ed in conformità alla pronuncia di questa

Corte emessa con la sentenza n. 90 del 1970, ritiene che essa comprenda

in sé e consideri come penalmente illecite due ipotesi a seconda che

il fatto di prendere la parola nelle dette riunioni realizzi o non

realizzi un'attività di promozione della riunione o di concorso in

detta attività. E sostiene che quel fatto, nel primo caso, integri un

comportamento autonomamente punibile in base all'art. 18, comma terzo,

parte prima, in quanto realizzazione dell'indicata attività, e che la

relativa norma non sia costituzionalmente illegittima; e di contro, che

la violazione dell'art. 21 della Costituzione si avrebbe là ove la

norma assume come penalmente illecita la seconda delle dette due

ipotesi.

La questione così proposta appare non fondata.

Giova tenere presente che con la ricordata sentenza n. 90 del 1970,

questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità

costituzionale, e sempre per contrasto con l'art. 21 della

Costituzione, dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del citato t.u.,

ha distinto, tra coloro che partecipano ad una riunione per cui è

mancato l'avviso previsto dal primo comma, quelli che prendono la

parola dai semplici intervenuti; ed in modo implicito, ha considerato a

parte i promotori della riunione che prendono la parola. E che con la

detta sentenza la norma denunciata è stata dichiarata illegittima

"nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che

prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso".

Va quindi rilevato che ora si vorrebbe ulteriormente ridurre la

portata della previsione normativa, facendo rientrare, come si è

detto, una delle due ipotesi prospettate dal giudice a quo e

precisamente la prima, nell'ambito del primo comma dell'articolo I8, e

mirandosi ad una pronuncia di incostituzionalità per quanto concerne

la seconda ipotesi.

Ma in contrario non può non osservarsi che a sostegno

dell'impugnativa della parte della norma relativamente alla quale con

la precedente sentenza la questione è stata in sostanza considerata

non fondata, il pretore di Bolzano non ha portato nuovi argomenti né

ha prospettato la questione sotto nuovi profili, essendosi limitato a

dire che il fatto di prendere la parola in una delle anzidette

riunioni, per una persona che sia a conoscenza dell'omissione del

necessario preavviso, "in quanto esercizio di una libertà

costituzionalmente garantita, non può acquisire carattere di illecito

penale" e che la detta questione appariva meritevole di riesame.

Alla Corte, pertanto, non rimane che stare alla sua precedente

decisione, con la dichiarazione di non fondatezza della questione come

sopra proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n.

773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore

di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere