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Sentenza 45/1975 ECLI:IT:COST:1975:45 Generato dall'IA

Sentenza 45/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 45/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Sentenza 45/1975 · Corte costituzionale: 28 agosto 1960, n.

Parole chiave

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retribuzione del lavoratore dipendente uguaglianza di retribuzione classificazione salariale compensazione della differenza interessenza dei lavoratori suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione
art. 36 della Costituzione
Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo

comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n.

1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33,

sezione operai, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i

dipendenti da aziende di autolinee in concessione stipulato il 20

gennaio 1959 - , promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dal

tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Lagna Pantaleo

e Cavalera Vita, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14

novembre 1973.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione di Lagna Pantaleo;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Pantaleo Lagna e

Vita Cavalera il tribunale di Lecce, con ordinanza 2 maggio 1972, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

terzo comma, del codice civile e del d.P.R. 1960, n. 1271, nella parte

in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.33, sezione operai, del

c.c.n.1.20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in

concessione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il Lagna, che

ha concluso per la declaratoria di illegittimità delle norme

impugnate.

È intervenuto, altresì, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha dedotto, invece,

l'infondatezza della sollevata questione.

:

1. - Con l'ordinanza di rimessione è posta in dubbio la

legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, del codice

civile "in quanto consente un trattamento differenziato secondo la

categoria di appartenenza del lavoratore" e, correlativamente, del

d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende di

autolinee in concessione 20 gennaio 1959, che, appunto, prevede il

computo dell'indennità di anzianità in base al diverso parametro di

un mese di retribuzione per gli impiegati e di alcuni giorni soltanto

per gli operai.

Sarebbe violato, secondo il giudice a quo, il principio di

uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione

di trattamento tra operai ed impiegati, già realizzata dalla

diversità delle rispettive retribuzioni, verrebbe agganciata anche ad

un diverso parametro temporale di computo dell'indennità di fine

rapporto: e ciò senza alcuna plausibile giustificazione.

Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della

Costituzione, sembrando "non proporzionata al lavoro svolto

dall'operaio una indennità calcolata con riferimento ad alcuni giorni

di retribuzione per ogni anno di servizio, una volta che per gli

impiegati lo stesso legislatore ha ritenuto necessario un mese di

retribuzione per ogni anno di servizio".

2. - La questione, relativamente alla dedotta illegittimità del

d.P.R. 1960 citato, va dichiarata inammissibile: in quanto, come è

già stato affermato (cfr. sentenze nn. 106 e 107 del 1962, n. 129 del

1963 e n. 120 del 1974) l'eventuale contrasto di norme delegate

attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione

collettiva ex lege 1959, n. 741, con norme imperative di legge "e, a

maggior ragione, con precetti costituzionali" non dà luogo ad una

questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema

di mera interpretazione rimesso secondo i principi al giudice

ordinario".

3. - Manifestamente infondata è, invece, la questione di

legittimità dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. poiché identica

questione - in riferimento ai medesimi parametri costituzionali - è

già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974 e non

vengono ora addotti argomenti nuovi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui

rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959

per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal

tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile,

sollevata, con l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18

del 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere