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Ordinanza 39/1975 ECLI:IT:COST:1975:39 Generato dall'IA

Ordinanza 39/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 39/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Gubbio con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.

Regesto Legislator

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Ordinanza 39/1975 · Corte costituzionale: di Gubbio con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità ammissione del pubblico ministero imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico rispetto della dignità delle funzioni reati contro i doveri d'ufficio e professionali pubblici ufficiali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1973 dal

pretore di Gubbio nel procedimento penale a carico di Farneti Paolo,

iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza 25 ottobre 1973, il pretore di Gubbio,

nel procedimento penale a carico di Farneti Paolo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, in riferimento agli artt. l, 3, 27,28,54,97 e 98 della

Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e

manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6,61,68 e 80 del 1973,

con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze nn. 22 e 182 del 1974

e con la sentenza n. 192 del 1974 di questa Corte;

che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la

Corte a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore

di Gubbio con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.

1, 3,27,28,54,97 e 98 della Costituzione e già dichiarata non fondata

con le sentenze n. 109 del 1968 e n.165 del 1972, e manifestamente

infondata con le ordinanze nn. 6,61,68 e 80 del 1973, con la sentenza

n. 95 del 1973, con le ordinanze nn. 22 e 182 del 1974 e con la

sentenza n. 192 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere