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Ordinanza 250/1975 ECLI:IT:COST:1975:250 Generato dall'IA

Ordinanza 250/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 250/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale),

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Ordinanza 250/1975 · Corte costituzionale: 370 (riposo domenicale e settimanale),

Parole chiave

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lavoro a turni compensazione delle ore straordinarie durata del riposo lavoro domenicale e festivo perdita di lavoro usuale ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4,

della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale),

e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli

operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), promosso

con ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal tribunale di Milano nella

causa di lavoro vertente tra la società La Minerva e Costella Franco,

iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio

1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1,

secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed

impiegati delle aziende industriali o commerciali.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con sentenza n. 101 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati motivi nuovi né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370,

sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del

r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.

473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende

industriali o commerciali, sollevata in riferimento all'art. 36 della

Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere