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Ordinanza 246/1975 ECLI:IT:COST:1975:246 Generato dall'IA

Ordinanza 246/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 246/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Bottaro Angelo iscritte ai nn. 146 e 412 del registro ordinanze 1974

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 246/1975 · Corte costituzionale: 146 e 412 del registro ordinanze 1974

Parole chiave

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interrogatorio formale di testimoni controinterrogatorio del ministero pubblico assunzione di prove a titolo cautelare corrispondenza con il difensore pericolo di collusione con testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché opererebbe una discriminazione
art. 24 Cost
relazione all'art. 24 Cost., in quanto l'imputato vedrebbe menomato il
art. 24 della Costituzione
d'assise di Siracusa, in riferimento all'art. 24 della Costituzione:
art. 3 della Costituzione
suindicata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 348,

terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale,

promossi con ordinanze emesse il 30 ottobre 1973 dal pretore di

Roccamonfina e il 27 aprile 1974 dalla Corte di assise di Siracusa nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Filippo Vincenzo e

di Bottaro Angelo iscritte ai nn. 146 e 412 del registro ordinanze 1974

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5

giugno 1974 e n. 309 del 27 novembre 1974.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 la relazione

del Presidente.

1. - Le due ordinanze, indicate in epigrafe, sollevano la stessa

questione, in rapporto a normativa identica od affine. Pertanto,

rendesi opportuna la loro riunione, a scopo di contestuale decisione.

2. - Con l'ordinanza del 30 ottobre 1973 il pretore di Roccamonfina

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 348,

terzo comma, del codice di procedura penale, concernente il divieto di

assumere come teste il coimputato ancorché prosciolto o condannato,

salvo le eccezioni previste nella detta norma.

Secondo il pretore, il divieto violerebbe il principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché opererebbe una discriminazione

ingiustificata a danno di quei soggetti che, per rivestire la detta

qualità, vedono menomata la loro capacità testimoniale, in contrasto

anche con i principi processuali della libera assunzione e valutazione

delle prove. La discriminazione non sarebbe sufficientemente

giustificata dalla presumibile inattendibilità delle testimonianze

escluse, perché la parte lesa, il denunziante e il querelante, da

supporre altrettanto inattendibili, sono, invece, ammessi a

testimoniare.

Altro profilo di illegittimità il giudice a quo prospetta in

relazione all'art. 24 Cost., in quanto l'imputato vedrebbe menomato il

suo diritto di difesa, non potendosi eventualmente giovare della

testimonianza del coimputato.

La Corte di assise di Siracusa, con l'ordinanza del 27 aprile 1974

ha sollevato analoga questione nei confronti dell'articolo 348, terzo

comma, c.p.p. suddetto, sotto il profilo della violazione dell'art. 24

della Costituzione. Ed ha esteso l'impugnazione anche all'art. 465,

secondo comma, c.p.p., che ammette la lettura in dibattimento delle

dichiarazioni rese in istruttoria dai coimputati, confermando il

divieto di testimonianza in quella sede, e ledendo così, secondo la

Corte di assise, il diritto di difesa dell'imputato, che si vedrebbe

sottratta la possibilità di controllare in dibattimento le

dichiarazioni rese, eventualmente a suo carico, dal coimputato in

istruttoria.

Non vi è stata costituzione di parti in giudizio.

3. - La questione concernente la pretesa violazione del diritto di

difesa per effetto degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma,

c.p.p. è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 154/73,

confermata con l'ordinanza n. 201 del 1974, con le quali è stato

ritenuto che è razionale che il soggetto che abbia reso a suo tempo

interrogatorio in qualità di coimputato non possa essere

successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone

sugli stessi fatti. Ciò perché il timore di incorrere in

pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità, finirebbe

col togliere attendibilità alla sua deposizione. Invece, la semplice

lettura del verbale d'interrogatorio del coimputato, rientra nel dovere

del giudice dibattimentale di attuare il pubblico esame di tutte le

risultanze di causa e risponde all'esigenza di esteriorizzare gli

elementi di esame acquisiti, onde possano, in sé, esser vagliati

criticamente dalle parti, e dal giudice recepiti ed utilizzati, nella

misura che il giudice stesso reputerà, come mezzi di valutazione

complementare.

Le suddette proposizioni valgono ad evidenziare anche la manifesta

infondatezza della censura di illegittimità prospettata nell'ordinanza

del giudice di Roccamonfina, il quale adduce, in riferimento all'art. 3

Cost., una presunta mancanza di razionale giustificazione della

limitazione adottata. La censura non assume, tuttavia, rilievo

autonomo, ma solo concorrente e quindi può adottarsi, anche al

riguardo, una pari decisione di manifesta infondatezza (v. al riguardo

Corte cost. Ordd. nn. 32, 100, 178, 208 e 209 del 1972; 102 e 124 del

1973): ciò, tenuto presente che la suaccennata precedente sentenza di

questa Corte ha considerato la questione anche sotto il profilo della

razionalità della normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Roccamonfina

e dalla Corte d'assise di Siracusa: questione già decisa con la

sentenza di questa Corte n. 154 del 1973;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata dal pretore di Roccamonfina con la

suindicata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione:

questione già decisa con la suindicata sentenza di questa Corte;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 465, secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Corte

d'assise di Siracusa, in riferimento all'art. 24 della Costituzione:

questione parimenti già decisa con la ricordata sentenza n. 154 del

1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere