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Ordinanza 245/1975 ECLI:IT:COST:1975:245 Generato dall'IA

Ordinanza 245/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 245/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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22 novembre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 245/1975 · Corte costituzionale: 22 novembre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale

Parole chiave

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tempestività tributaria sottrazione di un contributo assoggettamento del contribuente debiti fiscali reato tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il

22 novembre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale

- nel procedimento penale a carico di Falivene Gerardo, iscritta al n.

127 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,

n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del

1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere