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Ordinanza 244/1975 ECLI:IT:COST:1975:244 Generato dall'IA

Ordinanza 244/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 244/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

Regesto Legislator

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Ordinanza 244/1975 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

Parole chiave

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costituzionalità difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore capacità processuale diritto di essere sentito legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, - quarto

comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal pretore di Campobasso nel

procedimento per lesioni colpose riportate da Maurelli Rita, iscritta

al n. 158 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art.

74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel

testo vigente), è stata sollevata dal pretore di Campobasso con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e

102, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, in

precedenza prospettata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, è stata già esaminata e ritenuta non fondata con

sentenza n. 95 del 1975 di questa Corte; che le stesse ragioni valgono

anche per il profilo relativo all'art. 102, primo comma, Cost., non

essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte a modificare

la sua giurisprudenza.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice

di procedura penale (nel testo vigente), sollevata dal pretore di

Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25,

primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, e già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 95 del 1975.

Così dociso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere