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Ordinanza 233/1975 ECLI:IT:COST:1975:233 Generato dall'IA

Ordinanza 233/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 233/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per l'importazione o l'esportazione di determinati prodotti, convertito

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 233/1975 · Corte costituzionale: per l'importazione o l'esportazione di determinati prodotti, convertito

Parole chiave

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contenzioso tributario priorità del credito fiscale sovranità fiscale diritti del contribuente validità della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 23 della Costituzione
in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l.

19 dicembre 1969, n. 947, recante norme sul rilascio del certificato

per l'importazione o l'esportazione di determinati prodotti, convertito

in legge 11 febbraio 1970, n. 23, promosso con ordinanza emessa il 26

febbraio 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra la società Biscotti Colussi Perugia e il Ministero del commercio

con l'estero, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo

1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione del Ministero del commercio con l'estero;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del

commercio con l'estero.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n.

947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Considerato che con sentenza in pari data n. 232 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma

denunciata e del secondo comma nella parte in cui ha reso possibile al

Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per

l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21

agosto 1967, n. 473.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947,

convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sollevata

dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 23 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere