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Sentenza 226/1975 ECLI:IT:COST:1975:226 Generato dall'IA

Sentenza 226/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 226/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale

Regesto Legislator

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art. 106 cod. proc. civ; Sentenza 226/1975 · Corte costituzionale: ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale

Parole chiave

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termini processuali inosservanza del termine proroga tardiva del termine ritardo del ministero pubblico termine suppletorio di grazia rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 106 cod. proc. civ
chiamata in causa del garante, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17

dicembre 1972 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra Vietti Bruno ed altro e il Comune di Torino ed altro, iscritta al

n. 136 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento civile promosso da Vietti Bruno e

Calvino Luigina nei confronti del Comune di Torino, con citazione 26

giugno 1972, il pretore di Torino ha sollevato, di ufficio, con

ordinanza 17 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 313, secondo comma, del codice di procedura civile in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del

27 giugno 1973.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale,

con atto del 15 marzo 1973, ha chiesto che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata irrilevante ovvero infondata.

:

1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Torino ritiene che

sia in contrasto con il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, l'art. 313, comma secondo, del

codice di procedura civile, secondo cui tra il giorno della

notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno

tre giorni se la notificazione avviene nella circoscrizione del giudice

adito.

Il termine, secondo il pretore, sarebbe "incongruo, inadeguato e

irrazionale", in quanto, nonostante che gli artt. 183 e 184 cod. proc.

civ., modificati dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, abbiano attenuato

il principio delle preclusioni esistenti nel testo originario, tuttavia

permarrebbe la impossibilità materiale di predisporre, entro il

termine di comparizione, un'appropriata difesa, munirsi di un

difensore, proporre nella comparsa di risposta una domanda

riconvenzionale, chiedere la chiamata in causa di terzi. La prassi

formatasi di consentire un termine per costituirsi a mezzo di un

difensore sarebbe "irregolare se non illegittima".

Il difensore dell'Amministrazione ha eccepito la irrilevanza della

questione o, comunque, la infondatezza di essa.

2. - La questione è irrilevante.

Il Comune di Torino si costituì nel giorno fissato per la

comparizione nella citazione notificatagli a norma dell'art.313,

secondo comma, cod. proc. civ., nel rispetto del termine di tre giorni

liberi. E in udienza propose oralmente, a verbale - come, secondo la

costante giurisprudenza, gli ha consentito dalla legge - la domanda di

chiamata in causa del garante, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ.,

chiedendo al pretore la concessione del termine per provvedere a tale

adempimento.

Il pretore, all'udienza del 10 luglio 1972, rinviò "la causa per

la chiamata del terzo all'udienza del 20 novembre 1972".

Pertanto, l'asserita brevità del termine previsto dall'articolo

313, secondo comma, cod. proc. civ., che ha riferimento alla citazione

per comparire davanti al pretore, non ha avuto alcuna influenza sulla

chiamata in causa del terzo, né potrebbe incidere sulle ulteriori

difese nel corso del procedimento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del codice di

procedura civile, sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 17

dicembre 1972, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della

Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere