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Sentenza 210/1975 ECLI:IT:COST:1975:210 Generato dall'IA

Sentenza 210/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 210/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tra la società Funivie Seggiovie San Martino e l'Amministrazione delle

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione, art. 23 Cost; Sentenza 210/1975 · Corte costituzionale: tra la società Funivie Seggiovie San Martino e l'Amministrazione delle

Parole chiave

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vantaggio particolare per contributo di miglioria canone d'acqua autorizzazione eccezionale prestazioni transitorie legge sui percorsi pedonali diritto alle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
riferimento all'art. 23 della Costituzione.
art. 23 Cost
dell'art. 23 Cost., attribuirebbero all'Amministrazione un ampio potere
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 156 e 273

del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 (testo unico delle disposizioni di

legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a

trazione meccanica e gli automobili), promosso con ordinanza emessa il

5 aprile 1973 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente

tra la società Funivie Seggiovie San Martino e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8

agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza.

:

Nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione fiscale

emessa dall'Amministrazione delle finanze dello Stato nei confronti

della s.p.a Funivie Seggiovie S. Martino, per la riscossione di

un'imposta suppletiva di registro su un atto di concessione della

Regione Trentino-Alto Adige, in favore della suddetta società, per la

costruzione e l'esercizio di una sciovia, il tribunale di Trento, con

ordinanza 5 aprile 1973, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 156

del testo unico approvato con r.d. 9 maggio 1912, n.1447, nella parte

in cui prevede la facoltà di accordare ai concessionari la esenzione

dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto

fisso per l'atto con cui il governo fa la concessione della strada

ferrata, e dell'art. 273 dello stesso testo unico nella parte in cui

estende tale disciplina anche alle tramvie".

Nel richiamare la normativa in materia, il tribunale fa presente

che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige e dell'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,

le competenze sui trasporti di interesse regionale spettano ora alla

ridetta Regione e che, pertanto, le concessioni da essa fatte in tale

settore sarebbero assistite dalle stesse agevolazioni, proprie delle

concessioni governative.

Ciò premesso, rileva che per l'art. 156 del citato t.u. può

essere accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale

di registro, con l'applicazione del solo diritto fisso ad alcuni atti,

fra i quali quello con cui il governo fa la concessione della strada

ferrata; e che la stessa disposizione, in base all'art. 273 del t.u.,

sarebbe applicabile anche alle tramvie a trazione meccanica.

La facoltà di accordare il beneficio risulterebbe confermata

dall'art. 17 della legge 14 luglio 1912, n. 835, che, in tema di

registrazione degli atti di concessione delle tramvie, avrebbe fatto

saldi i privilegi che lo Stato poteva attribuire per le imposte di

registro relative a concessioni da esso direttamente provenienti.

L'art. 56, terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3285 (c.d.

legge di registro) avrebbe, poi, stabilito, per gli atti di concessione

di tramvie a trazione meccanica prive di sovvenzione governativa, ma ai

soli fini del computo dell'imposta proporzionale e senza fare menzione

dell'imposta fissa, che il tributo si sarebbe dovuto applicare

sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della

linea; e lo stesso regime fiscale sarebbe stato seguito dal r.d.l. 9

maggio 1935, n. 306.

Infine, le medesime norme sulle tramvie extraurbane sarebbero state

estese alle funivie con l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110,

in quanto non diversamente disposto da tale legge.

Deriverebbe da tutto ciò, secondo il tribunale, il persistente

vigore delle norme denunziate e la loro applicabilità al caso in

esame.

Per altro, gli artt. 156 e 273 del t.u. del 1912, in violazione

dell'art. 23 Cost., attribuirebbero all'Amministrazione un ampio potere

discrezionale circa l'esonero dall'imposta proporzionale, senza

indicare i presupposti soggettivi ed oggettivi né le circostanze che

valgano a legittimare l'uso della facoltà.

Dinanzi a questa Corte si è costituita fuori termine

l'Amministrazione finanziaria, parte nel giudizio a quo, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

:

1. - La Corte è stata chiamata a pronunziarsi se violino l'art. 23

della Costituzione, per mancanza di determinazione dei presupposti

soggettivi ed oggettivi, gli artt. 156 e 273 del t.u. approvato con

r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, nella parte in cui prevedono la facoltà

di accordare ai concessionari di funivie - alle quali con l'art. 10

della legge 23 giugno 1927, numero 1110, è stato esteso il regime

fiscale per la concessione di tramvie extraurbane - l'esenzione dal

diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto

fisso.

2. - E'da precisare che la norma posta a base dell'ingiunzione

fiscale è quella che concerne l'imposizione del tributo nella misura

proporzionale: ed è di tutta evidenza che tale norma sarebbe

applicabile anche nel caso in cui venissero dichiarate

costituzionalmente illegittime le disposizioni denunziate, relative al

potere discrezionale che tuttora spetterebbe all'Amministrazione

finanziaria, di ridurre l'entità del tributo a misura fissa.

La dedotta questione è, pertanto, inammissibile per la sua

manifesta irrilevanza rispetto al giudizio di merito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 156 e 273 del r.d. 9 maggio

1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge

per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili, sollevata con ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere