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Ordinanza 192/1975 ECLI:IT:COST:1975:192 Generato dall'IA

Ordinanza 192/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 192/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso di Ratti Rosa, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1973 e

Regesto Legislator

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art. 252 cod. civ, art. 34 disp. att. cod. civ, art. 281 cod. civ; Ordinanza 192/1975 · Corte costituzionale: 348 del registro ordinanze 1973 e

Parole chiave

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diritto di conoscere i propri ascendenti riconoscimento di un figlio figlio naturale azione di paternità procedura di affidamento genitoriale diritto di fondare una famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 252 cod. civ
dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art.
art. 34 disp. att. cod. civ
civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ.
art. 281 cod. civ
all'art. 281 cod. civ. (nonché all'articolo 83, comma secondo, r.d.l.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 252,

terzo e quarto comma, e 281 del codice civile, dell'art. 34 delle

disposizioni di attuazione del codice civile, dell'art. 83, secondo

comma, del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato

civile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1973 dal tribunale di

Caltanissetta sul ricorso dei coniugi Natale Maria Teresa e Le Moli

Gaetano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal tribunale di Genova sul

ricorso di Ratti Rosa, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10

ottobre 1973;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1973 dal tribunale di Catania sul

ricorso di Lo Cricchio Giuseppe e Alfonso Maria Catena, iscritta al n.

36 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

4) ordinanza emessa il 10 dicembre 1973 dal tribunale di Genova sul

ricorso di Caputi Maria Consiglia, iscritta al n. 69 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 82 del 27 marzo 1974;

5) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal tribunale di Monza sul

ricorso di Romero Sergio, iscritta al n. 166 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del

12 giugno 1974;

6) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal tribunale di Milano sul

ricorso di Rossi Enrico, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4

settembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Ratti Rosa e Caputi Maria

Consiglia;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Enrico Bastreri, per Ratti Rosa e per Caputi Maria

Consiglia.

Ritenuto che, con ordinanze 21 maggio e 10 dicembre 1973, il

tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 252, terzo comma, del codice civile, che

disciplina il riconoscimento dei figli adulterini per decreto del

Presidente della Repubblica (e, per connessione, del comma quarto,

dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ. ed

83, comma secondo, r.d. 1939, n. 1238, legge sullo stato civile), in

riferimento agli artt. 30, comma terzo, 2 e 29 della Costituzione;

che questione sostanzialmente analoga è stata proposta con le

ordinanze indicate in epigrafe dai tribunali di Catania, Monza e

Milano;

che, infine, anche il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del

9 gennaio 1973, ha denunziato - con riferimento agli artt. 30, comma

terzo, e 3 della Costituzione - l'art. 252, terzo comma, unitamente

all'art. 281 cod. civ. (nonché all'articolo 83, comma secondo, r.d.l.

1939 cit.).

Considerato che dalle ordinanze dei tribunali di Genova, Catania,

Monza e Milano - la cui motivazione si accentra sulla

"discrezionalità" del potere attribuito al Presidente della Repubblica

- non risulta chiaro, in relazione al dispositivo, se la questione

investa tale connotato soltanto del potere (sotto il profilo

dell'assenza di controlli anche di natura giurisdizionale) ovvero, in

radice, la non automaticità del riconoscimento in presenza di

condizioni predeterminate dalla legge;

che si rende, pertanto, necessario restituire gli atti ai giudici a

quibus per più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di

costituzionalità;

che, in ordine all'altro giudizio di legittimità costituzionale,

proposto con l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta e

congiuntamente discusso, si palesa opportuno rinnovare la trattazione,

e a tal fine vanno restituiti gli atti alla cancelleria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) ordina la restituzione ai tribunali di Genova, Catania, Monza e

Milano degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed in

epigrafe indicate;

b) dispone la restituzione alla cancelleria di questa Corte degli

atti relativi all'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in data 9

gennaio 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere