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Ordinanza 182/1975 ECLI:IT:COST:1975:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 182/1975 · Corte costituzionale: 268

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore dell'eredità sottrazione di un contributo amministrazione infedele qualificata amministrazione delle finanze imposizione confiscatoria valutazione dell'amministrazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal tribunale di Ferrara

nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Chirico Alfonso ed altra, iscritta al

n. 278 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanze emesse il 23 marzo 1974 dalla Corte d'appello di

Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marin

Emilio ed altri e di Gioppo Alberto ed altri, iscritte ai nn. 443 e 444

del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dalla Corte di appello di

Bari nel procedimento penale a carico di Coronelli Lora, iscritta al n.

536 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

5) ordinanze emesse il 15 febbraio e il 28 gennaio 1974 dalla Corte

suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Portelli Wanda e di Borghetti Carlo,

iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

6) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di

Sanseverino Calogero, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7

maggio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del

1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere