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Ordinanza 181/1975 ECLI:IT:COST:1975:181 Generato dall'IA

Ordinanza 181/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 181/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Santini Giancarlo ed altro, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 181/1975 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Santini Giancarlo ed altro, iscritta al

Parole chiave

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zona di estrazione ipersfruttamento delle risorse violazione di norme di protezione ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti interesse giuridicamente protetto motivi di pubblico interesse

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,

dodicesimo (già quinto) comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo

unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 aprile 1974 dal pretore di Palmanova nel

procedimento penale a carico di Santini Giancarlo ed altro, iscritta al

n. 232 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1974 dal tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Corso Gottardo Secondo, iscritta al n.

293 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Isola della

Scala nel procedimento penale a carico di Beverari Agostino, iscritta

al n. 548 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma

(già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione

della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe

citate, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 272 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere