Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 180/1975 ECLI:IT:COST:1975:180 Generato dall'IA

Ordinanza 180/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 180/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sulla disciplina

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 180/1975 · Corte costituzionale: 30, sulla disciplina

Parole chiave

Generato dall'IA
durata regolamentare del lavoro osservanza dei termini norme sulla concorrenza estensione dell'orario di apertura autorizzazione al lavoro domenicale competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost. - dal pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe e
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo

comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30

(Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al

dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1974 dal

pretore di Marsala sul ricorso di Sforzini Angelo, quale direttore

della filiale di Marsala dei "Magazzini Standa", contro il prefetto di

Trapani, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il pretore di Marsala con ordinanza del 10 settembre

1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo,

della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sulla disciplina

dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente della Regione siciliana.

Considerato che con sentenza n. 59 del 12 marzo 1975 questa Corte

ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per

discostarsi dalla precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale

siciliana 16 maggio 1972, n.30 (Disciplina dell'orario dei negozi e

degli esercizi di vendita al dettaglio), sollevata - in riferimento

all'art. 3 Cost. - dal pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe e

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 59 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere