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Ordinanza 179/1975 ECLI:IT:COST:1975:179 Generato dall'IA

Ordinanza 179/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 179/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di

Regesto Legislator

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Ordinanza 179/1975 · Corte costituzionale: riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di

Parole chiave

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attitudine all'integrazione adeguamento della pena uguaglianza nell'illegalità aggravamento dello stato anteriore principio della continuità integrazione insufficiente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal

giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per

l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di D'Alessandro

Vincenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di

Firenze con ordinanza del 28 maggio 1974 ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 106 del codice penale, nella parte in cui

dispone che "agli effetti... della dichiarazione di abitualità... nel

reato si tiene conto altresì delle condanne per le quali è

intervenuta una causa di estinzione del reato";

he non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 69 del 25 marzo 1975 questa Corte

ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per

discostarsi dalla precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 106 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe

e già dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere