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Sentenza 165/1975 ECLI:IT:COST:1975:165 Generato dall'IA

Sentenza 165/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 165/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1916 del codice civile, nei diritti di Maria Cristina Merito, che aveva

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 25 cod. proc. pen, art. 27 cod. proc. pen; Sentenza 165/1975 · Corte costituzionale: 1916 del codice civile, nei diritti di Maria Cristina Merito, che aveva

Parole chiave

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esenzione dalla pena risarcimento alle vittime di reati diritti della difesa diritto alle prestazioni assicurative esenzione dall'assicurazione malattie godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione - dell'art.
art. 25 cod. proc. pen
24 della Costituzione - dell'art. 25 cod. proc. pen.
art. 27 cod. proc. pen
costituzionale, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 27 cod. proc.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1972

dal giudice conciliatore di Lecce nel procedimento civile vertente tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Basile

Nicola ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14

novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

:

In un procedimento civile vertente tra l'INAM - surrogatosi ex art.

1916 del codice civile, nei diritti di Maria Cristina Merito, che aveva

riportato lesioni a seguito di investimento da parte di un autocarro

guidato da Giovanni Sabetta - e Nicola Basile, proprietario del mezzo

investitore, l'adito conciliatore di Lecce - rilevato che il Sabetta

era stato assolto (con sentenza del pretore di Lecce) dal reato di

lesioni colpose per insufficienza di prove sulla sussistenza del fatto;

onde l'azione civile non poteva essere iniziata stante la preclusione

di cui all'art. 25 del codice di procedura penale - con ordinanza 10

novembre 1972, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,

ha sollevato di ufficio questione di legittimità - in riferimento

all'art. 24 della Costituzione - dell'art. 25 cod. proc. pen. innanzi

citato, per la parte, appunto, in cui vieta la proposizione dell'azione

civile anche alle persone che non hanno partecipato al giudizio penale

conclusosi con una delle sentenze dalla norma stessa prevista.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è

in questo costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

:

1. - Con riferimento alla fattispecie particolare dell'assicuratore

"surrogatosi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili" ex

art. 1916 del codice civile - il quale, secondo l'opinione in dottrina

dominante, non può, in quanto non direttamente danneggiato dal reato,

costituirsi parte civile nel procedimento contro l'autore del danno -

ed avendo, per altro, riguardo alle ipotesi, in genere, di soggetti non

legittimati all'esercizio dell'azione civile ex artt. 22 e 23 del

codice di procedura penale o, comunque, non posti, in concreto, in

grado di partecipare al giudizio penale, dubita - come detto - il

giudice a quo, della legittimità, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 25 cod. proc. pen., per la parte, appunto, in

cui tale norma fa divieto, anche ai soggetti anzidetti, di proporre

l'azione restitutoria o riparatoria in sede civile ove il giudizio

penale (cui i soggetti stessi sono, per quanto detto, rimasti estranei)

si sia concluso con una delle enunciate formule assolutorie.

2. - La questione è fondata.

La preclusione - sancita dalla norma impugnata - ad esercitare

l'azione in sede civile, in dipendenza della formula assolutoria con

cui siasi concluso il giudizio penale - ove riferita a soggetti che a

detto giudizio sono rimasti estranei, in quanto per qualsivoglia

ragione non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque,

di fatto non posti in grado di parteciparvi - contrasta, invero, con il

diritto della difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La violazione di tale precetto e della connessa esigenza di un

effettivo e reale contraddittorio non è, d'altra parte, neppure

giustificabile sulla base di presunte ragioni di economia processuale o

della esigenza di evitare contraddizioni fra giudicati: come questa

Corte ampiamente ha rilevato con le precedenti pronunzie n. 55 del 1971

e n. 99 del 1973, con le quali ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 27 cod. proc.

pen., per la parte in cui, anche tali norme, estendevano il previsto

vincolo - del giudicato penale sull'azione civile conseguente - anche

nei confronti di soggetti al giudizio stesso rimasti estranei.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di

procedura penale, nella parte in cui dispone che "l'azione civile non

può essere proposta (proseguita o riproposta) davanti al giudice

civile (o amministrativo) - quando in seguito a giudizio è stato

dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso

o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o

nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente

la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso" -,

anche da parte di soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché

non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di

fatto, non posti in grado di parteciparvi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere