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Ordinanza 156/1975 ECLI:IT:COST:1975:156 Generato dall'IA

Ordinanza 156/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 156/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 247 del codice di procedura

Regesto Legislator

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Ordinanza 156/1975 · Corte costituzionale: artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 247 del codice di procedura

Parole chiave

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deposizioni delle parti obbligo di testimoniare carenza di credibilità oggettiva vita separata pericolo di collusione con testimoni documenti attendibili
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio

1974 dal pretore di Misilmeri nel procedimento civile vertente tra Lo

Presti Gaetano e Lo Presti Antonino, iscritta al n. 348 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 265 del 10 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 13 luglio 1974 del

pretore di Misilmeri, questione di legittimità - in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 247 del codice di procedura

civile, secondo cui "non possono deporre il coniuge ancorché separato,

i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle

parti da vincoli di affiliazione".

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata

già risolta da questa Corte che, con sentenza n. 248 del 1974, ha

dichiarato - con riferimento, appunto, al parametro dell'art. 24

(assorbito essendo rimasto il profilo di violazione dell'art. 3) -

l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 247 del

codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 248 del 26 giugno 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere