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Ordinanza 142/1975 ECLI:IT:COST:1975:142 Generato dall'IA

Ordinanza 142/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 142/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 142/1975 · Corte costituzionale: legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale diritti a pensione cumulo delle pensioni priorità dell'integrazione sulla rendita cassa di compensazione regime pensionistico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 4 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile

vertente tra Ghinoi Maria e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ghinoi Maria;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n.

153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per

l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di

riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di

previdenza;

che in questa sede vi è stata costituzione di parte e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte la

norma suddetta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 230 del

1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere