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Ordinanza 141/1975 ECLI:IT:COST:1975:141 Generato dall'IA

Ordinanza 141/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 141/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 416

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 141/1975 · Corte costituzionale: 416

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità professionale prevenzione delle malattie professionali assicurazione infortuni sul lavoro indennità giornaliere di malattia affezione nell'assicurazione militare mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della

tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal tribunale di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Monaco Orazio e l'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 416

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Considerato che con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974 questa Corte

ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non

fondata con sentenza n. 206 del 27 giugno 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere