Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 126/1975 ECLI:IT:COST:1975:126 Generato dall'IA

Sentenza 126/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 126/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Immobiliare Sforza e Oldrini Gianmauro ed altro, iscritta al n. 319 del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Sentenza 126/1975 · Corte costituzionale: 319 del

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione dell'azionista carenza di legittimazione opposizione al precetto esecutivo violazioni delle norme procedurali revoca dell'opposizione revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - in quanto la
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dalla Corte d'appello di Milano

nel procedimento civile vertente tra il fallimento della società

Immobiliare Sforza e Oldrini Gianmauro ed altro, iscritta al n. 319 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano.

:

Con sentenza 25 novembre 1971-14 febbraio 1972 il tribunale di

Milano - in accoglimento dell'opposizione proposta dal creditore

Gianmauro Oldrini e nel contraddittorio del curatore e del creditore

istante Mario Rotondi - dichiarò la nullità della sentenza 9 dicembre

1969 dichiarativa del fallimento della s.a.s. Immobiliare Sforza e del

socio accomandatario Giovanni, detto Gianluca Tondani, avendo accertato

la nullità della notificazione del ricorso del Rotondi al debitore e

la mancata comparizione del debitore medesimo davanti al giudice, in

camera di consiglio, all'udienza fissata per la trattazione del

ricorso.

Avverso tale sentenza proposero appello il curatore del fallimento

ed il creditore istante, con atti notificati all'opponente il 17 ed il

18 marzo 1972.

La Corte di appello di Milano - riunite le due cause - ha

sollevato, di ufficio, con ordinanza 10 aprile-24 maggio 1973 la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge sul fallimento) - in relazione

all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - in quanto la

detta norma limita l'obbligo della notificazione della opposizione al

curatore e al creditore richiedente, con esclusione del fallito, quando

l'opposizione sia proposta da un qualunque interessato.

Ha osservato che il diniego della legittimazione passiva al

fallito, nel giudizio di opposizione instaurato da qualunque

interessato contro la sentenza dichiarativa di fallimento, appare in

contrasto con il principio del diritto di difesa sancito dall'art. 24

della Costituzione in quanto il debitore, che è partecipe necessario

della fase anteriore alla dichiarazione di fallimento, deve essere

sempre riconosciuto, anche in sede di impugnazione della sentenza

dichiarativa di fallimento, quale uno dei legitimi contradictores, alla

pari del curatore e del creditore istante, avuto riguardo agli effetti

che la emananda pronuncia arreca nei suoi confronti.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del

26 settembre 1973.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Nel corso del giudizio in grado di appello contro la sentenza

25 novembre 1971-14 febbraio 1972 del tribunale di Milano - che aveva

dichiarato la nullità della sentenza 9 dicembre 1969 dichiarativa del

fallimento della Società Immobiliare Sforza di Gianluca Tondani e C.,

nonché del socio accomandatario Giovanni Tondani, in accoglimento

dell'opposizione proposta dal creditore Gianmauro Oldrini, e nel

contraddittorio del curatore e del creditore istante Mario Rotondi - la

Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 18, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (legge sul fallimento), in relazione all'art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, in quanto limita l'obbligo della

notificazione dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente,

con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da

qualunque interessato".

2. - La questione non è fondata.

L'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, secondo cui il

debitore può proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di

fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della

sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a

tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la

dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo

patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, la sua

attività processuale deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla

struttura del processo, che può concludersi con la revoca della

sentenza dichiarativa di fallimento o con il rigetto della opposizione

e nel quale la legge designa, come legittimi contraddittori, il

debitore, qualunque interessato che non abbia richiesto il fallimento e

il curatore, in quanto organo che per legge ha la rappresentanza in

giudizio del fallimento.

Per tale struttura la scadenza del termine preclude che il debitore

possa spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, del

codice di procedura civile per far valere un diritto relativo

all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, che implica

la legittimazione ad una azione autonoma che potrebbe essere spiegata

in separato giudizio, l'azione cioè preclusa per la scadenza del

termine e diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di

fallimento. Escluso pertanto che il debitore possa intervenire nel

giudizio di opposizione proposto da altri deducendo l'interesse alla

revoca del fallimento, non può peraltro escludersi la proponibilità

della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del

secondo comma dell'art. 105 del codice di procedura civile "per

sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio

interesse": l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioè al

rigetto dell'opposizione, che può trovare fondamento razionale nella

legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo

fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilità di

tale questione non è richiesta la notificazione al debitore stesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), proposta dalla Corte di appello di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, commi

primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO-ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere