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Ordinanza 122/1975 ECLI:IT:COST:1975:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il

Regesto Legislator

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Ordinanza 122/1975 · Corte costituzionale: principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi costituzione e composizione censura costituzionale eccezione di incostituzionalità decreto del Consiglio di Stato azione costitutiva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 25

novembre 1974, n. 152-A del Presidente della Regione siciliana, avente

per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi", che ha

determinato il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del

Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 aprile 1975,

depositato il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro

conflitti 1975.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Guido Aula, per

la Regione siciliana.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il

ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente di detta

Regione 25 novembre 1974, n. 152-A, concernente "Ricostituzione del

Comitato regionale dei prezzi", sostenendo che la materia della

disciplina dei prezzi non è stata trasferita alla Regione e che la

legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, con la quale era stato

costituito il Comitato regionale dei prezzi - in forza del quale è

stato emesso il decreto impugnato - è stata implicitamente abrogata

con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, contenente le norme di

attuazione dello Statuto della Regione in materia di industria e

commercio e, comunque, sarebbe costituzionalmente illegittima;

che resiste la Regione siciliana, il patrocinio della quale

eccepisce che le norme di attuazione non hanno tacitamente abrogata la

legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, e contesta che in questa sede

possa essere sollevata, anche d'ufficio, questione incidentale di

legittimità costituzionale della detta legge;

che, in conseguenza, mentre il patrocinio della Presidenza del

Consiglio dei ministri insiste sia per l'accoglimento della domanda

principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il

patrocinio della Regione siciliana chiede che entrambe siano respinte.

Considerato che non sussistono le gravi ragioni che, ai sensi

dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle

norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale,

possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato

provvedimento;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del

Presidente della Regione siciliana 25 novembre 1974, n. 152-A, proposta

dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere