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Sentenza 118/1975 ECLI:IT:COST:1975:118 Generato dall'IA

Sentenza 118/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 118/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 33 Cost, art. 182 cod. proc. civ, articolo 319 cod. proc. civ; Sentenza 118/1975 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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rappresentanza valida difetto di legittimazione del ministero pubblico obbligo di comparizione all'udienza diritto a un difensore giustizia di prossimità declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 33 Cost
quinto comma dell'art. 33 Cost., dato che l'eventuale dichiarazione di
art. 182 cod. proc. civ
(art. 182 cod. proc. civ.).
articolo 319 cod. proc. civ
la "persona" indicata nell'articolo 319 cod. proc. civ.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

20 dicembre 1972 dal giudice conciliatore di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Chianese Luigi e l'Istituto Vittorio Alfieri di

Firenze, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Luigi Chianese

avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto Vittorio

Alfieri di Firenze, il giudice conciliatore di quella città - a

seguito dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata

dall'Istituto sul riflesso che l'opponente si sarebbe fatto

rappresentare in giudizio da persona non abilitata ad assisterlo

dinanzi a quel giudice - ha posto in dubbio, in riferimento agli artt.

3, primo comma, 24, primo comma, e 23, quinto comma, della

Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 319, primo

comma, del codice di procedura civile.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la norma denunziata,

nel consentire alle parti di farsi rappresentare da persona munita di

mandato scritto soltanto dinanzi ai conciliatori che siano "fuori della

sede di pretura", opererebbe una discriminazione all'interno di una

medesima categoria di giudici, con violazione del principio di

eguaglianza dei cittadini, anche sotto il profilo del diritto di

difesa, nonché dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Non è

maggiormente impegnativa - argomenta il giudice a quo - la difesa degli

interessi della parte dinanzi al conciliatore del comune che è sede di

pretura, rispetto a quello del comune dove, non essendovi sede di

pretura, sarebbe, anzi, più utile la collaborazione di patroni meglio

qualificati.

Le parti del giudizio a quo non si sono costituite.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Dopo aver fatto presente che, secondo la Cassazione, la citazione,

ancorché priva della sottoscrizione della parte o del suo procuratore,

non potrebbe considerarsi nulla, se ha raggiunto il suo scopo con la

costituzione del convenuto, l'Avvocatura deduce che, nella specie,

l'attore opponente avrebbe pur sempre validamente instaurato un

procedimento nei confronti di un convenuto ritualmente costituitosi.

Sotto questo profilo, la questione sarebbe inammissibile, essendo

la motivazione sulla rilevanza meramente apparente e, comunque,

erroneamente posta.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, alla stregua della

giurisprudenza di questa Corte, la disparità di disciplina sarebbe

pienamente giustificata, perché conforme a situazioni obiettivamente

diverse, e sarebbe del tutto razionale anche per quanto attiene alle

modalità di esercizio del diritto di difesa.

Irrilevante sarebbe, comunque, la censura avanzata in ordine al

quinto comma dell'art. 33 Cost., dato che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma che autorizza il patrocinio

di persone prive dell'abilitazione all'esercizio della professione

davanti al conciliatore fuori della sede di pretura non potrebbe avere

alcuna influenza sul giudizio a quo, pendente dinanzi a un ufficio di

conciliazione di un comune sede di pretura.

:

1. - Con l'ordinanza in epigrafe è stato denunziato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo (rectius, anche

secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 319,

primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui

statuisce che dinanzi al conciliatore in un Comune che sia sede di

pretura, a differenza di quello di un Comune che non lo sia, le parti

non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore

tecnico.

2. - Il singolare quadro processuale del giudizio a quo è

caratterizzato: a) dal rilascio della delega, in citazione, al

firmatario dell'atto, non esercente la professione forense nel luogo

ove si svolge il giudizio stesso; b) dalla validità della citazione in

tale ipotesi, riconosciuta da giurisprudenza e dottrina, supplendo alla

mancanza di sottoscrizione della parte la firma della delega; c) dalla

costituzione in giudizio della controparte; d) dalla possibilità di

regolarizzazione dell'eventuale difetto di rappresentanza ed assistenza

(art. 182 cod. proc. civ.).

A prescindere da tutto ciò, non hanno fondamento i dubbi di

legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, cod. proc. civ.

in parte qua.

3. - Non è violato l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo

della diversità di trattamento, perché, ferma la regola generale che

dinanzi al conciliatore le parti possono stare in giudizio senza

ministero di difensore (art. 82, primo comma, cod. proc. civ., che non

è derogato dall'art. 319), nulla vieta loro di rilasciare a chiunque

il mandato sostanziale ad negotium (o generale ad negotia comprensivo

del promovimento delle azioni civili e di resistenza giudiziaria nelle

cause civili), sufficiente a legalizzare, nel giudizio, la presenza

personale del mandatario in sostituzione del mandante.

Né l'art. 3 è violato sotto il profilo della ragionevolezza,

perché - come ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello

Stato - non è irrazionale che si consenta a chi non voglia o non possa

comparire dinanzi all'ufficio di conciliazione di un Comune non sede di

pretura di farsi rappresentare da persona non esercente la professione

forense: in una sede di pretura non è difficile rivolgersi ad un

procuratore legale e ciò comporta una spesa che può dirsi

proporzionata al modesto valore della causa, ma in un Comune che non è

sede di pretura difficilmente un procuratore legale è disponibile e il

costo dell'assistenza tecnica può diventare troppo gravoso. Per cui,

anziché di arbitraria differenziazione tra cittadini che versano in

situazioni eguali, deve parlarsi di logica diversità di normativa

rispetto a situazioni obiettive difformi.

4. - Non è violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., non

tanto e non solo perché la rinuncia alla difesa tecnica dinanzi al

conciliatore è una facoltà e non un obbligo, quanto anche perché sia

chi compare di persona dinanzi al conciliatore di un Comune sede di

pretura o non sede di pretura, sia chi, dinanzi al conciliatore di

Comune non sede di pretura, si faccia rappresentare da un mandatario

non qualificato, ben può procurarsi da un professionista forense -

oltre alla consulenza e all'indirizzo difensivo - memorie e pareri pro

veritate da produrre in causa.

5. - In ordine alla pretesa lesione dell'art. 33, quinto comma,

Cost., è sufficiente obiettare - indipendentemente dalla irrilevanza e

dalla contraddittorietà logica in cui è caduto il giudice a quo - che

la "persona" indicata nell'articolo 319 cod. proc. civ.,

occasionalmente ed eccezionalmente incaricata, non è un esercente il

patrocinio a titolo professionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte

in cui prevede che dinanzi al giudice conciliatore in Comune sede di

pretura le parti che non stiano in giudizio di persona, possono farsi

rappresentare soltanto da procuratori o patrocinatori legali, sollevata

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere