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Ordinanza 109/1975 ECLI:IT:COST:1975:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il

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Ordinanza 109/1975 · Corte costituzionale: dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il

Parole chiave

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ritardo ingiustificato stato richiesto Stato regionale autorizzazione susseguente divieto di abbandonare un dato territorio difetto di sottoscrizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il

25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta

a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per infortuni e

malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1974, depositato in

cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi

1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Abruzzi;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la difesa della Regione Abruzzi si è costituita in

giudizio il 5 ottobre 1974, cioè tardivamente (oltre 20 giorni dopo il

deposito del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato

avvenuto il 22 agosto 1974);

Rilevato che secondo la difesa regionale il termine sarebbe sospeso

per ferie in base alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e comunque non

avrebbe natura perentoria almeno per la parte convenuta.

Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (sentenze

n. 15 del 1967, n. 18 del 1970, n. 30 del 1973 e n. 174 del 1974), che

detta legge n. 742 del 1969 si riferisce alle sole giurisdizioni

ordinaria e amministrativa, non potendo essere estesa ai procedimenti

che si svolgono dinanzi a questa Corte e che, come la Corte

costituzionale ha sempre ritenuto, i termini per la costituzione in

giudizio presso di essa sono perentori per tutte le parti.

Ritenuto che è rilevabile d'ufficio il quesito relativo

all'eventuale inammissibilità del ricorso proposto dallo Stato in

quanto non sarebbe stata impugnata innanzi a questa Corte la delibera

24 aprile 1974 con la quale la Regione Abruzzi avrebbe riapprovato il

disegno di legge in questione a seguito del rinvio per nuovo esame

disposto dal Commissario del Governo in data 19 gennaio 1974;

che appare necessario acquisire all'uopo copia autentica di tutte

le delibere del Consiglio Regionale d'Abruzzi concernenti il disegno di

legge per cui è causa e delle note con le quali il Commissario del

Governo per la Regione Abruzzi ha rinviato ad un nuovo esame del

Consiglio regionale la delibera poi impugnata.

Visti gli artt. 31 e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 12 e 23

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione in giudizio

della Regione Abruzzi;

sospende ogni altra decisione, che resta impregiudicata;

richiede alla Regione Abruzzi di trasmettere a questa Corte i

documenti sopra indicati entro novanta giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere