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Ordinanza 95/1974 ECLI:IT:COST:1974:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 95/1974 · Corte costituzionale: sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,

Parole chiave

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prestazioni per superstiti prestazione per i figli nell'assicurazione invalidità assicurazione vecchiaia e superstiti pensione alimentare d'indigenza contributi di mantenimento familiare pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché
art. 3 della Costituzione
sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico

sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato,

approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza

emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul

ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 176 dell'11 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco

Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36,

comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407

(modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza

per i personali civile e militare dello Stato, aporovato con r.d. 26

febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di

buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione

indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto,

ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;

che davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti

e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate

sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché

l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione

differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due

ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe

entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3

della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del

codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad

una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile;

che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da

questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82

del 1973;

che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate

sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi

argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba

o possa mutare il precedente avviso.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407

(Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza

per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26

febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui è esclusa la spettanza

dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente

deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi

in stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo

lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in

epigrafe, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere