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Ordinanza 94/1974 ECLI:IT:COST:1974:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

Regesto Legislator

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art. 277 c.p; Ordinanza 94/1974 · Corte costituzionale: codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva pena privativa della libertà internamento carcerazione giudiziaria mantenimento della carcerazione di sicurezza semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 277 c.p
2, che ha sostituito l'art. 277 c.p.p., consente la concessione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 277 bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Italiano Angelo Salvatore ed altro, iscritta al n.

178 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di

Milano del 24 gennaio 1972 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzionale - della

normativa concernente la custodia preventiva conseguente

all'applicazione dell'art. 277 bis del codice di procedura penale in

quanto non consentirebbe di valutare, a favore dell'imputato,

circostanze che possano legittimare, in caso di condanna, la

sospensione condizionale della pena.

Considerato che la disciplina della custodia preventiva è stata

profondamente innovata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773, il cui

art. 2, che ha sostituito l'art. 277 c.p.p., consente la concessione

della libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del

mandato di cattura;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del

tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere