Ordinanza 80/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAprocedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 80/1974 · Corte costituzionale: 104 del
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204
e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo,
iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel
procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972;
3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano
ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore
del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna,
indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono
state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con
ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32
della Costituzione;
che nessuno si è costituito in questa sede;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973,
e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della
Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere