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Sentenza 79/1974 ECLI:IT:COST:1974:79 Generato dall'IA

Sentenza 79/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 79/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal

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Sentenza 79/1974 · Corte costituzionale: procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal

Parole chiave

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sicurezza sociale dei lavoratori migranti sicurezza dei lavoratori e della popolazione incapacità lavorativa attestata lavoro sociale allontanamento nonostante motivi di salute lavoro pericoloso
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 e

216, secondo comma, del codice penale, e dell'art. 633 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal

tribunale di Torino nel procedimento per incidente di esecuzione

sollevato da Tagliani Alfredo, iscritta al n. 62 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del

2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

In fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Torino, in sede

di procedimento per incidente di esecuzione, ha sollevato, con

riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 216 e 213 del codice penale,

nella parte in cui non prevedono l'esclusione della assegnazione ad una

casa di lavoro o ad una colonia agricola delle persone inabili al

lavoro, nonché degli artt. 633 del codice di procedura penale e 204

del codice penale, laddove non prevedono l'accertamento della

eseguibilità delle misure di sicurezza di cui sopra prima che ne sia

ordinata la esecuzione.

2. - La stessa questione, limitatamente all'art. 216 del codice

penale e in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, è

stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze n. 167 del

21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973. Consegue la manifesta

infondatezza della proposta questione per quanto riguarda detto

articolo del codice penale.

3. - La questione è, inoltre, non fondata in ordine agli altri

articoli di legge richiamati nell'ordinanza.

Una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della

applicazione delle misure di sicurezza stesse (sentenze n. 167 del

1972 e n. 148 del 1973), viene meno, di riflesso, la fondatezza, nei

limiti e negli aspetti in cui viene proposta, della questione nei

riguardi degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di

procedura penale.

Infatti, per detti articoli la questione fa perno sulla loro

stretta correlazione con l'art. 216 e, quindi, sulla legittimità o non

legittimità costituzionale di questo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata

con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 27 e

38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n.

167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura

penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt.

3,27 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere