Ordinanza 70/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 della Costituzione; Ordinanza 70/1974 · Corte costituzionale: vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e
sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio
1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia
Francesco, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre
1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore
di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, è
stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21
dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e
sull'assegno circolare);
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, in
riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
(disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere