Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 70/1974 ECLI:IT:COST:1974:70 Generato dall'IA

Ordinanza 70/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 70/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 76 della Costituzione; Ordinanza 70/1974 · Corte costituzionale: vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla

Parole chiave

Generato dall'IA
costituzionalità assegno bancario censure di diritto costituzionale requisito costituzionale costituzione e composizione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d.

21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e

sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio

1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia

Francesco, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre

1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore

di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, è

stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21

dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e

sull'assegno circolare);

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, in

riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non

vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

(disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare),

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere