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Ordinanza 7/1974 ECLI:IT:COST:1974:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Messapico nel procedimento civile vertente tra Strada Raffaele ed altri

Regesto Legislator

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Ordinanza 7/1974 · Corte costituzionale: Messapico nel procedimento civile vertente tra Strada Raffaele ed altri

Parole chiave

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fondo dominante restrizione di diritto pubblico della proprietà legittimazione dell'azionista diritto di proprietà fondo espropriato utilizzazione del fondo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di

enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dal pretore di Ceglie

Messapico nel procedimento civile vertente tra Strada Raffaele ed altri

e Scapigna Caterina Antonia ed altri, iscritta al n. 1 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 21 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1973 dal pretore di Manfredonia

nel procedimento civile vertente tra Carducci Vincenzo ed il Comune di

Isole Tremiti, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 18

aprile 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe, da riunire per

l'identità di oggetto, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138

(concernente nuove norme in materia di enfiteusi), in riferimento

all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata già risolta da questa

Corte che, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui

non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri

stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti

per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori

contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme

per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei

terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni

enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe,

dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in

materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere