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Ordinanza 61/1974 ECLI:IT:COST:1974:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 61/1974 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

Parole chiave

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legittimazione ad agire requisiti probatori udienza probatoria difetto di legittimazione del ministero pubblico obbligo di testimoniare limiti procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
codice di procedura civile, per preteso contrasto con l'art. 24 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno

1973 dal pretore di Firenze nel procedimento civile Vertente tra

Argenziano Gennaro e Frassinelli Sanzio, iscritta al n. 322 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 665

codice di procedura civile, per preteso contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, assumendosi la violazione del diritto di difesa che

deriverebbe dalla limitazione probatoria a carico del conduttore

prevista dalla norma impugnata nei giudizi per convalida di sfratto.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973;

che non sono stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la

Corte a modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere