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Ordinanza 60/1974 ECLI:IT:COST:1974:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 60/1974 · Corte costituzionale: Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze

Parole chiave

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diritti della difesa difesa obbligatoria obbligo di comparizione all'udienza diritto di essere sentito diritto di non autoincriminarsi facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972

dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra

Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del

28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 99 del 1973, questa Corte ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta

disposizione "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od

amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa

giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e

alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato

conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile

civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto

in condizione di parteciparvi".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 27 del

codice di procedura penale, già dichiarato (nei limiti sopra

indicati) costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27

giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere