Ordinanza 6/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 della Costituzione; Ordinanza 6/1974 · Corte costituzionale: 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e
409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di
Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21
luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di
procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al
pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di
citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento
all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e
senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate
infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto
riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza
interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione
dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore;
che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi
dalle dette decisioni.
Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura
penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le
sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197
del 14 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere