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Ordinanza 6/1974 ECLI:IT:COST:1974:6 Generato dall'IA

Ordinanza 6/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 6/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 6/1974 · Corte costituzionale: 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione di soccorso indigenza processuale non provata procedimento in contumacia omissione del difensore omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e

409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di

Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21

luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di

procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al

pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di

citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento

all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e

senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.

Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate

infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto

riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza

interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione

dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore;

che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi

dalle dette decisioni.

Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura

penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le

sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197

del 14 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere