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Ordinanza 59/1974 ECLI:IT:COST:1974:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 990 (assicurazione civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

Regesto Legislator

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art. 2054 cod. civ, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 59/1974 · Corte costituzionale: n. 990 (assicurazione civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

Parole chiave

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termine processuale perentorio azione mobiliare diritto di agire in giudizio procedura contenziosa civile petizione in giudizio notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 2054 cod. civ
proponibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2054 cod.
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1972

dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra

Barbieri Luciano e Gotelli Guido ed altro, iscritta al n. 21 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione di Gotelli Guido;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata

sollevata - in riferimento all'art. 3 Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (assicurazione civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), "nella parte in cui assoggetta all'adempimento

dell'onere dell'invio di richiesta con lettera raccomandata

all'assicuratore e all'osservanza del termine di 60 giorni, la

proponibilità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2054 cod.

civ., contro il proprietario od il conducente di veicoli compresi tra

quelli per i quali vi è obbligo dell'assicurazione per la

responsabilità civile";

che, nel corso del giudizio, si è costituito il signor Guido

Gotelli, con deduzioni e memoria depositata il 9 gennaio 1974,

concludendo nel senso della legittimità della norma denunziata.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con sentenza 1 marzo 1973, n. 24, in riferimento

alla medesima disposizione della Costituzione e che non vengono ora

addotti argomenti nuovi che possono indurre a discostarsi dalla

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 24 del 1

marzo 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere