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Sentenza 301/1974 ECLI:IT:COST:1974:301 Generato dall'IA

Sentenza 301/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 301/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 301/1974 · Corte costituzionale: le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo

comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private),

promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dal pretore di Mantova

nel procedimento penale a carico di Bellini Giancarlo, iscritta al n.

30 1 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Guido Astuti.

:

Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di

Giancarlo Bellini, datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione

proposta dal difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968,

n. 482, recante la "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private".

Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata

costituzione di parti private, né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento

penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile

1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso

le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, "nella

parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori

di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici", che al pari dei

privati hanno l'obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili

o del lavoro, "creandosi in tal modo disparità di trattamento nei

confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere della assunzione

obbligatoria".

La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per

manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio a

quo, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del

1968 un imprenditore privato. Non è infatti posta in dubbio la

legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie

normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso

concreto, ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria

rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente

pubblico. È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di

illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede

sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna

influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a

numerosi precedenti della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.

482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere