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Ordinanza 296/1974 ECLI:IT:COST:1974:296 Generato dall'IA

Ordinanza 296/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 296/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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seconda in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

Regesto Legislator

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Ordinanza 296/1974 · Corte costituzionale: seconda in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità contributi di previdenza impagati calcolo del periodo di contribuzione calcolo della rendita di vecchiaia deducibilità dei contributi di mantenimento determinazione di contributi provvisori
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dal pretore di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Cosini Amelia e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 259 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del

4 settembre 1974;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Prandini

Solimma ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Prandini Solimma ed altri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, nella prima congiuntamente e nella

seconda in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

agosto 1962, n. 1338, con riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione (pretore di La Spezia) e al solo art. 3 (giudice del

lavoro del tribunale di Bologna).

Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, è

stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del

1962 e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti

di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230

del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento

minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai

titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o

gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni

dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere