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Ordinanza 295/1974 ECLI:IT:COST:1974:295 Generato dall'IA

Ordinanza 295/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 295/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 295/1974 · Corte costituzionale: selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni,

Parole chiave

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sanzione sproporzionata sanzioni penali uguaglianza nell'illegalità gravità della pena adeguatezza nel principio di proporzionalità individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Borgo

San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Recati Giovanni e

Moricci Vladimiro, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26

settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1973 il pretore di Borgo

San Lorenzo, nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati e

Vladimiro Moricci, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e

successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

perciò che "le molteplici condotte previste nelle varie ipotesi pur

presentando un diverso indice di gravità, vengono tuttavia punite con

un'unica eguale sanzione"; che davanti a questa Corte non si è

costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con la sentenza n. 122 del 1973 questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

della sopradetta norma, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Treviglio con due ordinanze del 15 ottobre

e del 24 novembre 1971; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non

risultano prospettati profili o argomenti nuovi e che pertanto non

ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba

rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.32 del r.d.5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione

del testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè

sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe del pretore di Borgo San Lorenzo, e già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 122 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere