Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 293/1974 ECLI:IT:COST:1974:293 Generato dall'IA

Ordinanza 293/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 293/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1971, n.592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 136 della Costituzione; Ordinanza 293/1974 · Corte costituzionale: 5 luglio

Parole chiave

Generato dall'IA
protrazione dell'affitto mantenimento del contratto diritto successorio rurale proprietà fondiaria agricola controllo del fitto agricolo affitto agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 136 della Costituzione
di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32

della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di

fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto

1971, n.592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio

1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Lecce

- sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Del Balzo Francesco e Mattia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 408 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973;

2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Menarini Sandro ed altri e

Calzoni Natale, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo

1974;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Liverani Giuseppe e Panzavolta Sante, iscritta al n. 249 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 167 del 26 giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Bruno Cosimo ed altri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4

agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuivano al

concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per

compiere sul fondo trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt.

41, 42 e 44 della Costituzione;

che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Lecce si sono

costituiti innanzi alla Corte i signori Bruno Cosimo, Posi Livia,

Spedicato Antonio, Bardoscia Vincenzo, Mattia Giovanni, Bene Cosimo,

Nestola Giuseppe, Carrozzo Giuseppe e Ciucci Antonio; e nei giudizi

promossi dalla Corte d'appello di Bologna e dal tribunale di Ravenna è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere

riuniti e decisi con un unico provvedimento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile

1974, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32

della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge

4 agosto 1971, n. 592;

che, per effetto di tale sentenza, le norme impugnate hanno cessato

di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova

disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'articolo 5 ter, terzo

comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi

in favore dell'agricoltura), già dichiarati costituzionalmente

illegittimi con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere