Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to election propaganda laws as previously rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 1 and 8 of Law No. 212/1956 manifestly unfounded. The challenge, raised by a prosecutor in a criminal case against Francesco Simeoni, argued that the laws violated freedom of thought and press under Article 21 of the Constitution. The Court rejected the arguments because they lacked substantive novelty, citing its 1964 precedent which already found the same provisions constitutional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 1 e 2, Cost.; Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is declared manifestly unfounded when the arguments lack substantive novelty and have already been fully refuted by a prior decision of the Court on identical principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per
la disciplina della propaganda elettorale), promosso con ordinanza
emessa il 21 novembre 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento
penale a carico di Simeoni Francesco, iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 126 del 16 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8,
ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in riferimento alla
libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21, primo e
secondo comma, Cost.).
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 48 del 1964 in riferimento agli
stessi principi costituzionali;
che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale
novità e trovano quindi piena confutazione nell'ampia motivazione
svolta nella suddetta decisione di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della
legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda
elettorale), sollevata, in riferimento all'art. 21, primo e secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già
dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere