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Ordinanza 291/1974 ECLI:IT:COST:1974:291 Generato dall'IA

Ordinanza 291/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 291/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno 1973 dal Consiglio di Stato - adunanza plenaria - sul ricorso di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 291/1974 · Corte costituzionale: giugno 1973 dal Consiglio di Stato - adunanza plenaria - sul ricorso di

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità indennità di disoccupazione trattamento economico, previdenza sociale licenziamento del pubblico dipendente sospensione della rendita cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimita costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,

del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14

giugno 1973 dal Consiglio di Stato - adunanza plenaria - sul ricorso di

Romeo Vincenzo contro il Ministero della sanità ed il Comitato

antimalarico della Regione Calabria, iscritta al n. 92 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della sanità;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 14 giugno 1973 del Consiglio di

Stato, adunanza plenaria, emessa sul ricorso di Vincenzo Romeo contro

il Ministero della sanità ed altro, è stata sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,

secondo cui "al personale pensionato comunque assunto in servizio

civile non di ruolo" non è dovuta l'indennità per cessazione dal

servizio;

che davanti a questa Corte si è costituito solo il Ministero della

sanità a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la non fondatezza della questione; e non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la norma oggetto della denuncia con sentenza n. 236

del 1974 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione come sopra prospettata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207

(Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo

in servizio nelle Amministrazioni dello stato), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 236 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere