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Ordinanza 283/1974 ECLI:IT:COST:1974:283 Generato dall'IA

Ordinanza 283/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 283/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica

Regesto Legislator

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Ordinanza 283/1974 · Corte costituzionale: 1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica

Parole chiave

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diritto a un difensore principio di celerità scelta del difensore nomina del difensore d'ufficio difesa obbligatoria ritardo ingiustificato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio

1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica

Giuseppe, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la nomina del

difensore d'ufficio all'imputato da parte del pretore nel decreto di

citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per

la nomina di un difensore di fiducia, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata

infondata con la sentenza n. 197 del 1972 e manifestamente infondata

con ordinanza n. 6 del 1974, in considerazione della natura speciale

del procedimento penale dinanzi al pretore (sent. n. 16 del 1970);

che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte

debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata

con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere