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Ordinanza 280/1974 ECLI:IT:COST:1974:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

Regesto Legislator

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Ordinanza 280/1974 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento espulsione di familiari dovere di assistenza doveri di famiglia attribuzione dell'abitazione familiare aiuto a domicilio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo

comma e cpv. n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il

26 gennaio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico

di Grillo Francesco, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27

giugno 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 26

gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale, in

riferimento agli artt. 3, 16 e 29 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con

le sentenze n. 107 del 1964, n. 46 del 1970 e n. 42 del 1972 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 160 del 1972;

che il richiamo fatto dal giudice a quo alla legge 10 dicembre

1970, n. 898, non incide sul fondamento della norma penale denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice

penale sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in eplgrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere