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Ordinanza 279/1974 ECLI:IT:COST:1974:279 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax evasion law's retroactivity citing equality principle.

Numero d'incarto Ordinanza 279/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 20 of the 1929 tax evasion law manifestly unfounded. The Court addressed arguments concerning unequal treatment between evaders of state taxes and those of other public entities, noting the legislature's discretion in enforcing fiscal interests. Relying on a prior decision and the principle of equality, the Court upheld the law's retroactive application.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; The legislature possesses discretion to apply tax evasion penalties retroactively to ensure equal protection of fiscal interests, provided no arbitrary disparity exists between different types of public revenue evasion.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question retroactive criminal law tax evasion penalties principle of equality legislative discretion fiscal interests manifestly unfounded proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, first paragraph, of the Constitution
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
Art. 26, second paragraph, of Law No. 87 of March 11, 1953
Art. 9, second paragraph, of the Integrative Rules for Judgments before the Constitutional Court
art. 53 della Costituzione
all'art. 53 della Costituzione, attuata in deroga al principio generale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 164 del 1974
fondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974;
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 12 e 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Gengarelli Alberto ed altri e di Piva Carlo

ed altri, iscritte ai nn. 4 e 13 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo

1974;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1974 dal tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Franchini Elves e Bignozzi Elisabetta,

iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974. 1 Visti

gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7

gennaio 1929, n. 4 - c.d. ultrattività delle disposizioni penali delle

leggi finanziarie - in riferimento al principio costituzionale

d'eguaglianza.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974;

che l'unico aspetto nuovo attiene alla denunciata disparità di

trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi

statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici;

che peraltro l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata

all'art. 53 della Costituzione, attuata in deroga al principio generale

stabilito dall'art. 2 del codice penale, consente al legislatore un

margine di discrezionalità che gli permette di apprezzare in maniera

differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi

tributi istituiti dalla legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata

con sentenza di questa Corte n. 164 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere